Cass. pen. n. 24350 del 21 febbraio 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca per equivalente - Illecito plurisoggettivo - Principio solidaristico - Applicabilità - Limiti.


In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 20101 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

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