Cass. pen. n. 24352 del 04 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - SPESE - Ricorso per cassazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Interessi di natura civilistica - Soccombenza - Conseguenze - Condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende - Configurabilità.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli che con il ricorso per cassazione abbia fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella della parte privata del procedimento, sicché, in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592