14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8189 del 6 giugno 2002
Posted at 20:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di procedimento civile, il giudice è libero di motivare i propri provvedimenti utilizzando le espressioni che ritiene più opportune e, qualora le condivida, anche di adoperare o se del caso pedissequamente riprodurre, facendole proprie, le argomentazioni di una delle parti senza che un tanto possa valere in particolare a fondare motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per mancanza o vizio di motivazione.
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