Cass. civ. n. 24361 del 10 agosto 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA' - IN GENERE Titolarità di una farmacia - Successione "mortis causa" - Comproprietà in favore dei coeredi dell'azienda farmaceutica gestita da un solo erede - Stima del bene ai fini della divisione - Valore della farmacia al momento della apertura della successione - Debito dell’assegnatario della farmacia - Natura - Debito di valore - Conseguenze.


In tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12346 del 2009

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 720
Cod. Civ. art. 566
Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE