Cass. pen. n. 24365 del 14 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITA' DI TESTIMONIARE - Nozione - Conseguenze - Accertamenti - Condizioni - Indicazione - Modalità.


L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 6969 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

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