Cass. civ. n. 24366 del 2 settembre 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO


Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie.


Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

Riferimenti normativi

Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 111

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Precedenti: Cass. civ. n. 15168/2021

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