Cass. civ. n. 24375 del 11 settembre 2024
Testo massima n. 1
La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 com. 6 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 com. 7