Cass. civ. n. 24375 del 11 settembre 2024

Testo massima n. 1


La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 2951 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 com. 6 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 com. 7

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