Cass. civ. n. 24378 del 2 settembre 2025
Testo massima n. 1
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE
Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 476
Cod. Civ. art. 485
Cod. Proc. Civ. art. 110
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.