Cass. pen. n. 2438 del 05 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo - Accertamento - Assoluzione per insussistenza del fatto dall’ulteriore reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - Conseguenze.


In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale – parallelamente contestato – va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 33114 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 43 com. 1
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

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