Cass. civ. n. 2438 del 25 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE


Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.


In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 215
Cod. Civ. art. 2733 com. 3
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143 com. 2

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