Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 887 del 21 giugno 1971

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 887 del 21 giugno 1971

Testo massima n. 1

Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale, telegrafica o telefonica può essere qualsiasi addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico, indipendentemente dalle mansioni svolte. [ Fattispecie in cui l’autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell’azienda telefonica ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze