Cass. pen. n. 17744 del 27 aprile 2009

Testo massima n. 1


Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 c.p.) rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura - al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato.

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