Cass. civ. n. 24407 del 2 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA


Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.


Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 3705/2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2699
Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 221
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36

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