Cass. civ. n. 24409 del 2 settembre 2025
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE
Trascrizione successiva - Presupposti - Consenso di entrambi i nubendi - Necessità - Rifiuto del consenso - Atto illecito - Esclusione - Ragioni.
L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 com. 1
Cod. Civ. art. 449 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
DPR 03/11/2000 num. 396 CORTE COST.
Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14 com. 1
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