Cass. civ. n. 24411 del 2 settembre 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In genere.
In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Salute ha efficacia di giudicato, circa il momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992, sicché il giudice del merito è tenuto a rilevarne la formazione anche d'ufficio, a condizione che risulti dagli atti di causa.
Riferimenti normativi
Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.