Cass. civ. n. 10187 del 10 maggio 2011
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell'art. 720 bis.
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