Cass. civ. n. 24485 del 4 settembre 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE


Componenti del reddito - Provvedimento emesso in giudizio di cui è parte il contribuente - Proposizione di impugnazione non manifestamente infondata - Individuazione dell'esercizio di competenza cui devono essere imputati - Criterio - Ragionevole certezza e determinabilità.


In tema di imposte sul reddito di impresa, quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell'an che nel quantum.

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Riferimenti normativi

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 19166/2021

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