Cass. pen. n. 24492 del 19 aprile 2023
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI - Acquisizione illegittima di dati di utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati - Successiva attività di captazione - Inutilizzabilità derivata - Esclusione - Ragioni.
In tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimità delle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità delle successive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2