Cass. civ. n. 24517 del 11 agosto 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONSUMI - IN GENERE Imposta di consumo sull'energia elettrica - Prescrizioni del t.u. n. 504 del 1995 - Inottemperanza - Preclusione del diritto alle esenzioni ed agevolazioni - Esclusione - Fondamento - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
In tema di imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, comma 8, del d.lgs. n. 504 del 1995 - riguardanti, rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l'applicazione degli speciali congegni di sicurezza o degli apparecchi atti ad impedire l'impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato - non preclude il diritto alle esenzioni o alle agevolazioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l'adempimento dei precisati oneri non costituisce condicio sine qua non per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente esercitato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge, diversi dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico, delle quantità di energia impiegata, rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55 com. 8
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727