Cass. civ. n. 364 del 10 gennaio 2014
Testo massima n. 1
La legittimazione "ad adiuvandum" ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l'esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati).
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