Cass. civ. n. 24550 del 11 agosto 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO


Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello - Censure proposte sul merito e non sul rito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Ragioni.


Nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'"error in procedendo" cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 18776/2023

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