Cass. civ. n. 24552 del 12 settembre 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Azione di accertamento negativo - Condizione di ammissibilità - Interesse ad agire - Manifestazione del diritto da parte del convenuto - Necessità - Fattispecie.


Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7353 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Regio Decr. 14/04/1939 num. 610

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