Cass. civ. n. 24579 del 13 settembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA - Impugnazione dell'annullamento in cassazione - Giudizi pendenti relativi ad avvisi di accertamento - Conferma della legittimità - Definitività del titolo - Sopravvenuta carenza di interesse per il provvedimento di sospensione impugnato - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione della sentenza che ha annullato la sospensione del rimborso di un credito IVA è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento, che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato, siano divenuti definitivi, con conferma della loro legittimità, in pendenza del giudizio di legittimità, essendo l'Ufficio competente tenuto a disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.