Cass. civ. n. 24579 del 13 settembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA - Impugnazione dell'annullamento in cassazione - Giudizi pendenti relativi ad avvisi di accertamento - Conferma della legittimità - Definitività del titolo - Sopravvenuta carenza di interesse per il provvedimento di sospensione impugnato - Fondamento.


In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione della sentenza che ha annullato la sospensione del rimborso di un credito IVA è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento, che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato, siano divenuti definitivi, con conferma della loro legittimità, in pendenza del giudizio di legittimità, essendo l'Ufficio competente tenuto a disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14124 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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