Cass. civ. n. 24594 del 11 agosto 2023
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RIASSICURAZIONE Assicurazione per la perdita della vita di un passeggero - Disciplina dell'art. 547 c.n. - Abrogazione - Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo - Applicazione della disciplina civilistica - Fattispecie.
Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Navig. art. 547
Cod. Navig. art. 1020
Decreto Legisl. 09/05/2005 num. 96