Cass. pen. n. 24608 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Art. 314 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. n. 188 del 2021 - Mendacio - Equiparabilità al silenzio - Esclusione Ragioni.


In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3755 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1 lett. B

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