Cass. civ. n. 3612 del 11 aprile 1987
Testo massima n. 1
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto di divisione e dell'udienza fissata per la sua discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789 secondo comma c.c., nei confronti di tutti le parti, e, quindi, di tutti i condividenti, non soltanto di quelli costituiti. Il difetto di questo adempimento invalida l'ordinanza che dichiara esecutivo detto progetto per mancanza di contestazioni (ed i successivi atti del procedimento), e tale invalidità, rendendo anomalo quel provvedimento, può essere denunciata, in carenza di specifico mezzo d'impugnazione, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
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