Cass. civ. n. 1778 del 20 febbraio 1988
Testo massima n. 1
Nel giudizio di divisione di comunione ereditaria nell'ipotesi in cui il giudice istruttore dopo avere, con la collaborazione di un ausiliare, predisposto il progetto di divisione, provveda alla convocazione dei condividenti (e degli eventuali creditori), il provvedimento con il quale il giudice istruttore dichiara esecutivo detto progetto ha natura non decisoria (e non è impugnabile) ove adottato su accordo delle parti, che (ancorché contumaci) siano state ritualmente convocate e all'udienza non abbiano manifestato espressamente il proprio dissenso, senza che le eventuali contestazioni anteriormente formulate all'operato dell'ausiliare tecnico del giudice possano comportare la necessaria trattazione della causa con rinvio al collegio a norma dell'art. 187 c.p.c.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi