Cass. civ. n. 2913 del 4 aprile 1997
Testo massima n. 1
Se un progetto di divisione, in cui sono stati inclusi altri beni rispetto a quelli indicati nella domanda giudiziale, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., mentre i condividenti sono rimasti contumaci - nella specie il procedimento divisorio era stato instaurato da un creditore di essi, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. - l'accordo sul progetto non si è formato e perciò tale ordinanza non è idonea ad accertare, con efficacia di giudicato, i diritti spettanti ai predetti condividenti, e questi possono impugnarla, come un negozio giuridico, con l'actio nullitatis o con altri mezzi di tutela, in un ordinario giudizio di cognizione, mentre non possono ricorrere in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in mancanza di decisorietà e definitività del provvedimento de quo.
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