Cass. civ. n. 1818 del 7 marzo 1996
Testo massima n. 1
Nel procedimento di scioglimento della comunione, il decreto del giudice istruttore che ordina il deposito del progetto di divisione e fissa l'udienza per la discussione dello stesso, a norma dell'art. 789 comma secondo c.p.c., deve essere comunicato a tutti i condividenti, anche se non costituiti; il difetto di questo adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni rendendo impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., l'eventuale ordinanza che, in carenza di quel presupposto, abbia dichiarato esecutivo il progetto assumendo abnorme contenuto decisorio.
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