Cass. civ. n. 3024 del 7 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Nel giudizio di divisione, non necessariamente si deve pervenire ad un regolamento delle spese di lite, che è consentito solo nel caso di ingiustificate pretese di uno dei condividenti, ovvero di inutili resistenze. Ne consegue che, ove uno dei condividenti proponga opposizione al decreto di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, nel relativo giudizio incidentale l'opponente non assume la posizione di legittimato passivo nei confronti degli altri condividenti e di conseguenza, nel caso di rigetto dell'opposizione, non è ammissibile una sua condanna alla rifusione delle spese in loro favore, dovendosi dirimere ogni eventuale questione al riguardo con la sentenza conclusiva del giudizio di divisione.
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