Cass. civ. n. 24639 del 13 settembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio - In conseguenza della mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - Esclusione - Fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza - Applicazione - Ammissibilità - Mancato rispetto del termine - Effetti - Estinzione del giudizio- Fattispecie.
L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumente depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 348
Cod. Proc. Civ. art. 394
Cod. Proc. Civ. art. 307
Nessuna massima correlata