Cass. civ. n. 24645 del 16 agosto 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE


Declaratoria di nullità dell’apposizione del termine e ricostituzione “ex tunc” del rapporto subordinato a tempo indeterminato - Cessazione dello “status” di disoccupazione - Conseguenze - Indennità di mobilità - Indebito previdenziale - Configurabilità.


Nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato, viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 2010) configura un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione.

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Riferimenti normativi

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 23306/2019

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