Cass. civ. n. 24648 del 16 agosto 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario nella fase precontrattuale - Rilevanza ai fini della risoluzione del contratto quadro e del singolo ordine di investimento - Condizioni - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6
Cod. Civ. art. 1453