Cass. civ. n. 24662 del 13 settembre 2024
Testo massima n. 1
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Atti soggetti a trascrizione - Termine per il notaio - Accertamento - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Determinazione ex post e ai fini del giudizio di responsabilità - Configurabilità dell’inadempimento o inesatto adempimento prima della scadenza del termine - Esclusione - Fattispecie.
Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2229
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.