Cass. civ. n. 24670 del 6 settembre 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE


Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità.


Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1241
Cod. Civ. art. 1243

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Precedenti: Cass. civ. n. 12911/2012

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