Cass. civ. n. 24691 del 16 agosto 2023

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA


Diffamazione - Diritto al risarcimento del danno morale - Decorrenza della prescrizione - Momento di commissione dell'illecito - Esclusione - Momento della conoscenza dell'illecito da parte del danneggiato.


Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. civ. n. 20609/2011

Ricerca altre sentenze