Cass. pen. n. 24692 del 17 giugno 2025

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE


Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose - Elemento psicologico - Indicazione - Prevedibilità in concreto del dissesto - Necessità - Sussistenza - Rappresentazione e volontà del fallimento - Necessità - Esclusione.


In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

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Riferimenti normativi

Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2
Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 17690/2010

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