Cass. civ. n. 24721 del 7 settembre 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE


Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.


In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 37
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 8885/2025

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