Cass. civ. n. 2473 del 26 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancato deposito della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Malfunzionamento del sistema informatico al momento del deposito - Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie.


Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30512 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Cod. Proc. Civ. art. 378

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