Cass. civ. n. 24730 del 17 agosto 2023

Testo massima n. 1


POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Domanda giudiziale di divisione - Idoneità ad interrompere il termine per l’usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni - Fondamento.


La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18544 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1165
Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 1111

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