Cass. pen. n. 24730 del 13 marzo 2024
Testo massima n. 1
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato alloglotto - Nullità - Esclusione - Termini per impugnare - Decorrenza.
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.