Cass. civ. n. 24731 del 7 settembre 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Società di comodo - Presunzione relativa di non operatività - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.
In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del cd. test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, tali da comportare l'assoluta impossibilità di esercitare l'attività d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, con riferimento all'anno d'imposta 2014, aveva ritenuto che l'esercizio dell'attività imprenditoriale consistente nell'attività di imbottigliamento dell'acqua minerale fosse stata, in concreto, preclusa in ragione di circostanze non addebitabili all'imprenditore, dovute alla presenza di vincoli ambientali e idrogeologici conseguenti a decisioni amministrative assunte nel 2000).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 109 CORTE COST. PENDENTE