Cass. civ. n. 24737 del 17 agosto 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Domanda di reintegrazione in forma specifica - Diversa modalità di risarcimento del danno in forma specifica meno invasiva - Attribuzione d'ufficio - Ultrapetizione - Esclusione - Domanda di risarcimento per equivalente - Pronuncia d'ufficio di reintegrazione in forma specifica - Ultrapetizione - Configurabilità - Fattispecie.


Il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, dispone d'ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno non incorre nel vizio di ultrapetizione, il quale è invece integrato nella diversa ipotesi in cui sia stato richiesto il risarcimento per equivalente e il giudice abbia disposto il risarcimento in forma specifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione in un caso in cui il danneggiato aveva richiesto la cancellazione degli articoli diffamatori ed il giudice ne aveva disposto l'aggiornamento, sul rilievo che l'aggiornamento dell'articolo rappresenta un "minus" rispetto alla cancellazione e, pertanto, deve ritenersi una modalità già ricompresa nella domanda di cancellazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11438 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2058
Cod. Proc. Civ. art. 112

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