Cass. civ. n. 24743 del 17 agosto 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Contratto di mutuo - Interessi - Clausola di determinazione del tasso antecedente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 - Superamento sopravvenuto del tasso soglia - Nullità - Inefficacia - Contrarietà a buona fede - Esclusione.


Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 24675 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1419 com. 2
Cod. Civ. art. 1339
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 644
Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST.
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST.

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