14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11259 del 21 maggio 2014
Posted at 17:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
La predisposizione ad opera del giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all’esito della discussione delle parti.
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