Cass. civ. n. 24773 del 8 settembre 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Redditi d'impresa - Contabilità formalmente regolare - Comportamento antieconomico del contribuente - Accertamento induttivo - Modalità - Onere della prova contraria gravante sul contribuente - Contenuto.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.