Cass. civ. n. 24777 del 18 agosto 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Traslazione imposta attraverso il meccanismo della rivalsa - Mancata restituzione della rivalsa - Prova presuntiva dell’ingiustificato arricchimento - Lesione del principio di neutralità - Onere della prova a carico del cedente o prestatore di altre circostanze pertinenti - Fattispecie.
In materia di IVA, la traslazione dell'imposta attraverso il meccanismo della rivalsa preclude il rimborso in favore del soggetto passivo ove determini per quest'ultimo un ingiustificato arricchimento desumibile, in via presuntiva, dalla mancata restituzione della rivalsa IVA indebitamente incassata, salva la prova, a carico del medesimo, di circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza della lesione del principio di neutralità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto il ricorso di una compagnia di volo, avendo accertato la corresponsione di IVA non dovuta da parte di acquirenti di biglietti aerei che non avevano ricevuto la restituzione della rivalsa, né avevano agito per ottenerla).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 ter CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112