Cass. civ. n. 24799 del 18 agosto 2023
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Procedura di risarcimento ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Costituzione dell'assicuratore del danneggiato in posizione antagonista con il medesimo - Ammissibilità - Mandato “card” o “di rappresentanza” - Assicuratore del danneggiato come mandatario di quello del responsabile del sinistro - Ammissibilità - Conseguenze.
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1704
Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 81
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149