Cass. civ. n. 24799 del 18 agosto 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE


Procedura di risarcimento ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Costituzione dell'assicuratore del danneggiato in posizione antagonista con il medesimo - Ammissibilità - Mandato “card” o “di rappresentanza” - Assicuratore del danneggiato come mandatario di quello del responsabile del sinistro - Ammissibilità - Conseguenze.


In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1703
Cod. Civ. art. 1704
Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 81
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149

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