Cass. civ. n. 2480 del 2 febbraio 2025
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Presupposti di legittima prosecuzione del rapporto di lavoro in ragione della validità o meno del contratto - Accertamento contenuto in provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. - Mancata instaurazione del giudizio di merito - Diverso giudizio avente a oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto - Efficacia di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito o qualora questo abbia ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto così costituito, atteso che ad esso consegue unicamente l'effetto di autorità della pronuncia, non di res iudicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione resa in appello con la quale, ancorché per una diversa motivazione, si era escluso che dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inserimento di un insegnante nelle graduatorie, a cui era conseguita la stipula del contratto di insegnamento, potesse scaturire un effetto di giudicato nell'ambito del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto lavorativo in tal modo instaurato).
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 669 novies